Rifiuti, pronta la SANATORIA per annullare le condanne della Corte dei Conti
Gli Enti Locali che non hanno raggiunto gli obbiettivi di Legge (definite secondo le norme Comunitarie) in materia di raccolta differenziata hanno non solo creato un danno ambientale, ma anche un danno alle casse dello Stato. A pagare le condanne che iniziano ad arrivare in questo caso non sono chiamate ad aprirsi le “casse pubbliche” (con ricaduta sui cittadini), ma le tasche degli Amministratori Pubblici (Sindaci ed Assessori delegati) responsabili di non aver garantito il rispetto dei parametri di raccolta imposti dalla Legge.
Le condanne iniziano ad arrivare ed ecco che il Governo promuove, con un collegato alla LEGGE DI STABILITA' (vedi qui il testo integrale), una semplice modifica normativa che in un sol colpo ha l'effetto di SANATORIA che salva dalla condanna (e dalla multa personale) gli Amministratori Pubblici che non hanno adempiuto agli obblighi di Legge sulla raccolta differenziata...
Abbiamo pubblicamente chiesto al Ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, di modificare il testo del Disegno di Legge in questione. Ci ha risposto che non sarebbe stata una "sanatoria", ma, ad oggi, il Governo ha approvato quel testo con connessa SANATORIA evidente.
Sarà anche una coincidenza ma una delle Regioni italiane, fanalino di coda nella raccolta differenziata, ovvero la Liguria, aveva visto il Presidente della Giunta Regionale Claudio BURLANDO chiedere – con Nota ufficiale datata 4 aprile 2013 – al Presidente della Conferenza Stato – Regioni, l'attivazione di una procedura che consentisse “tramite la definizione di un Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione ed enti locali interessati, di ottenere una deroga rispetto agli obiettivi fissati dalla normativa nazionale". Con questo Disegno di Legge di fatto ciò che voleva BURLANDO diventa legge...
Noi pubblichiamo (ed inviamo al Ministro) le proposte di modifica che possono essere apportate dal Parlamento... e pubblichiamo anche, in coda, un “modello” di Esposto alla Corte dei Conti (con relativi allegati) che può essere presentato in riferimento ad ogni singolo Comune che non abbia rispettato i parametri di Legge, così che possa essere aperto un procedimento a carico degli Amministratori pubblici responsabili e che questi, personalmente, siano chiamati a pagare il danno arrecato.
[domanda: come mai in Italia, in Parlamento, si inventano “casi” sul nulla o sul falso con tanta cagnara ma sulle cose serie tutti tacciono e non muovono un dito?]
PROPOSTA DI MODIFICA
al Disegno di Legge collegato alla Legge di Stabilità
“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”
a) Così come formulato l'art. 18 rappresenta una vera e propria SANATORIA in contrasto con i regimi sanzionatori in atto a carico dei soggetti inadempienti e comunque previsti per Legge (a partire dal Decreto Legislativo 152 del 2006 – vedi qui). Le modifiche introdotte, infatti, mirerebbero a sanare irresponsabilità anche dal punto di vista erariale e tributario a carico dei soggetti inadempienti (gli Amministratori Pubblici locali). Inoltre, una proroga dei termini indicati nella normativa vigente del 2006 rappresenterebbe senza alcun dubbio una violazione degli impegni e delle prescrizioni UE, assoggettando l'Italia a nuove contestazioni di “infrazione” e conseguenti sanzioni per violazione delle normative comunitarie.
Si propone pertanto di eliminare totalmente dall'articolo 18 quanto segue:
“b) al comma 1, alla lettera a) le parole: « entro 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
c) al comma 1, lettera b) le parole: « entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
d) al comma 1, lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;”,
lasciando così immutati i parametri indicati nella norma vigente.
Aggiungere invece all'art.18 un comma come segue:
“Le REGIONI non possono erogare contributi premiali ai COMUNI che non abbiano raggiunto i parametri di raccolta differenziata così come stabiliti dalla Decreto Legislativo 152/2006. Nel caso fossero stati erogati contributi a COMUNI che non abbiano raggiunto i parametri previsti dalla normativa vigente, i COMUNI dovranno restituire alla REGIONE quanto indebitamente percepito, con eccezione nel caso che tale contributo sia stato utilizzato per il raggiungimento dei parametri indicati nel Decreto Legislativo 152/2006.”
b) rispetto all'articolo 23 del Disegno di Legge, al fine di rendere operativa una vera e propria moratoria agli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, ed al fine di perseguire l’obiettivo di far si che i rifiuti non possano diventare fonte di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio per le risorse naturali e per l’ambiente, si propone - in ottemperanza al PRINCIPIO DI PRECAUZIONE previsto dall'Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UNIONE EUROPEA (vedi qui) - di sopprimere il comma 3 che recita "3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nelle regioni in relazione alle quali sono state aperte procedure di infrazione comunitaria per inadeguatezza del sistema di gestione dei rifiuti ivi realizzato".
c) sempre in ottemperanza al PRINCIPIO DI PRECAUZIONE previsto dall'Art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'UNIONE EUROPEA (vedi qui), per sospendere entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo la cessazione dell'utilizzo delle ceneri prodotte dagli impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici, si reputa opportuno prevedere un comma aggiuntivo all'art. 23 così come segue:
“Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali tossici secondo le normative vigenti in materia.”
d) Prevedere l'inserimento della modifica/integrazione dell'articolo 195 “Competenze dello Stato” della Legge 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) - vedi qui – come segue:
al testo vigente “5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.” aggiungere: "nonchè tutti gli altri soggetti aventi le competenze e/o qualifiche in materia di vigilanza ambientale".
Il MODELLO di ESPOSTO da presentare alla Corte dei Conti
(realizzato per quanto concerne la realtà dei Comuni della Provincia di Genova e che ovviamente deve essere modificato per altre realtà territoriali con i dati dei Comuni su cui si intende presentare l'Esposto)
vedi qui - in formato .pdf
Scarica qui il file zippato con gli allegati (che ovviamente dovranno essere in parte sostituiti con i documenti relativi alla realtà territoriale per cui si intende presentare l'Esposto)






